Regole di raccolta dei funghi in Svizzera
Ogni cantone regola da sé la raccolta dei funghi, alcuni comuni in aggiunta. Stato delle regole cantonali: 10.10.2026.
Regole di base
- Raccogliere solo funghi che conosci con certezza.
- Raccogliere a mano, senza rastrelli o zappe, e non smuovere il suolo del bosco.
- Non calpestare né distruggere i funghi che lasci.
- Nelle riserve naturali e nelle zone di protezione delle piante valgono regole di protezione particolari. Rispettare i divieti di raccolta locali e le eccezioni; non raccogliere le specie protette.
- Nel Parco Nazionale Svizzero la raccolta di funghi è vietata.
- La raccolta organizzata in gruppo è vietata in molti cantoni; i corsi delle società micologiche di solito fanno eccezione.
Giorni di divieto e orari
- nessuna raccolta dal 1° al 10 di ogni mese: Glarona, Grigioni, Zurigo e alcuni comuni di San Gallo e Sciaffusa
- nessuna raccolta dal 1° al 7 di ogni mese: Lucerna e Obvaldo
- raccolta solo dalle 7 alle 20: Friburgo, Ticino e Vaud
- raccolta solo dalle 8 alle 20: alcuni comuni di San Gallo
- raccolta solo con la luce del giorno: Obvaldo
Regole per cantone
Appenzello Esterno
Al massimo 2 kg per persona al giorno
- Solo funghi maturi, raccolti a mano con cura
- Vietata la raccolta commerciale e organizzata (tranne società micologiche e classi scolastiche)
Regierungsratsbeschluss über den Schutz der Pilze (bGS 422.111.3) ↗
Appenzello Interno
Al massimo 2 kg per persona al giorno
- Raccogliere a mano, con cura
- Il governo cantonale può stabilire giorni di divieto (nessuno noto)
Verordnung über den Natur- und Heimatschutz (GS 450.010), Art. 25–26 ↗
Argovia
Nessuna quantità massima fissa, solo nella misura usuale del luogo
- Vietate la raccolta organizzata e la relativa pubblicità
- Raccolta a scopo di vendita solo con autorizzazione
Naturschutzverordnung (SAR 785.131), § 3 ↗Kanton Aargau: Sammeln von Beeren, Pilzen und Holz ↗
Basilea Campagna
Nessuna regola cantonale particolare
- Non raccogliere in eccesso, non danneggiare nulla intenzionalmente
- Non raccogliere le specie protette
Basilea Città
Nessuna regola cantonale particolare secondo la VAPKO
Solo secondo la panoramica della VAPKO (08.02.2026), non verificato nel testo di legge.
Berna
Al massimo 2 kg per persona al giorno
- Vietata la raccolta organizzata (tranne escursioni formative guidate)
- Solo specie comuni e non protette; non smuovere il suolo, niente attrezzi
Friburgo
Raccolta solo dalle 7 alle 20 · al massimo 2 kg per persona al giorno
- Raccolta solo dalle 7 alle 20
- Al massimo 2 kg per persona al giorno
- Non raccogliere né danneggiare le specie protette
- Riserva micologica La Chanéaz (Montagny): raccolta vietata
Reglement über den Natur- und Landschaftsschutz (SGF 721.0.11), Art. 26 ↗
Ginevra
Al massimo 2 kg per persona al giorno
- Raccolta a scopo di vendita solo con autorizzazione
Règlement sur la protection du paysage (rsGE L 4 05.11), Art. 27 ↗
Giura
Al massimo 3 kg per persona al giorno
- Al massimo 3 kg per persona al giorno, tutte le specie insieme (dal 2026)
- Solo piccole quantità
- Raccolta commerciale solo con autorizzazione
Ordonnance sur la protection de la nature (RSJU 451.11), Art. 19 ↗
Glarona
Nessuna raccolta dal 1° al 10 di ogni mese · al massimo 2 kg per persona al giorno
- Giorni di divieto: dal 1° al 10 di ogni mese
- Al massimo 2 kg per persona al giorno
- Vietata la raccolta organizzata (tranne corsi di società micologiche e classi scolastiche)
Verordnung über den Schutz der Pilze (GS IV G/3/3), Art. 1 ↗
Grigioni
Nessuna raccolta dal 1° al 10 di ogni mese · al massimo 2 kg per persona al giorno
- Giorni di divieto: dal 1° al 10 di ogni mese
- Al massimo 2 kg per persona al giorno
- Vietati i gruppi di più di tre persone (famiglie escluse)
- Niente rastrelli, zappe o altri attrezzi; vietata la distruzione intenzionale
- Nessuna raccolta nelle zone di protezione dei funghi
Lucerna
Nessuna raccolta dal 1° al 7 di ogni mese · al massimo 2 kg per persona al giorno, gallinacci e spugnole ½ kg
- Giorni di divieto: dal 1° al 7 di ogni mese
- Al massimo 2 kg per persona al giorno; spugnole e gallinacci al massimo ½ kg
- Raccogliere solo funghi maturi
- Vietata la raccolta organizzata (tranne società micologiche e classi scolastiche a scopo formativo)
- Regole più severe nelle zone di protezione dei funghi
Neuchâtel
Nessuna regola cantonale particolare secondo la VAPKO
Solo secondo la panoramica della VAPKO (08.02.2026), non verificato nel testo di legge.
Nidvaldo
Al massimo 1 kg per persona al giorno
- Vietata la raccolta organizzata
- Raccolta a scopo di vendita solo con autorizzazione
- Nessuna raccolta nelle zone di protezione delle piante
Obvaldo
Nessuna raccolta dal 1° al 7 di ogni mese · raccolta solo con la luce del giorno · al massimo 2 kg per persona al giorno, spugnole 500 g
- Giorni di divieto: dal 1° al 7 di ogni mese
- raccolta solo con la luce del giorno
- Al massimo 2 kg per persona al giorno; spugnole al massimo 500 g. I bambini sotto i 12 anni raccolgono solo accompagnati da adulti; i loro funghi rientrano nella quantità massima di questi
- Vietata la raccolta commerciale e organizzata
San Gallo
Regole secondo il Comune
- I Comuni possono limitare o vietare la raccolta
- Una ventina di Comuni (Sarganserland, Werdenberg, See-Gaster) vietano la raccolta dal 1° al 10 di ogni mese
Regola comunale secondo articoli di stampa, non verificata nel testo dell’ordinanza.
Naturschutzverordnung (sGS 671.1), Art. 8 ↗Panoramica VAPKO (08.02.2026) ↗
Sciaffusa
Nessun giorno di divieto cantonale e nessuna quantità massima
- Nessuna raccolta nelle zone cantonali di protezione dei funghi
- Buchberg e Rüdlingen: come nel Cantone di Zurigo (nessuna raccolta dal 1° al 10 di ogni mese, al massimo 1 kg)
Solo secondo la panoramica della VAPKO (08.02.2026), non verificato nel testo di legge.
Naturschutzverordnung (SHR 451.101), § 21 ↗Panoramica VAPKO (08.02.2026) ↗
Soletta
Nessuna regola di raccolta cantonale
- L’ordinanza sui giorni di protezione dei funghi è stata abrogata senza sostituzione nel 2009
Svitto
Al massimo 2 kg per persona al giorno, spugnole 1 kg
- Al massimo 2 kg per persona al giorno; spugnole al massimo 1 kg
- Vietata la raccolta organizzata
- Nessun giorno di divieto dal 2010
Ticino
Raccolta solo dalle 7 alle 20 · al massimo 3 kg per persona al giorno
- Raccolta solo dalle 7 alle 20
- Al massimo 3 kg per persona al giorno
- Niente rastrelli, pale o altri attrezzi; non distruggere i funghi lasciati sul posto
- Non raccogliere le specie protette
- Vietata la raccolta organizzata a scopo di vendita
- Possibili zone di divieto temporanee
Legge concernente la raccolta di funghi (RL 483.100), Art. 3 ↗
Turgovia
Al massimo 1 kg per persona al giorno
- Al massimo 1 kg di funghi commestibili per persona al giorno
- Vietate le specie della Lista rossa
- Nessuna raccolta nelle zone di protezione della natura
Verordnung zum Natur- und Heimatschutzgesetz (RB 450.11), §§ 38–40 ↗
Uri
Gallinacci al massimo 2 kg, spugnole ½ kg, altre specie 3 kg per persona al giorno
- Per persona al giorno: spugnole al massimo ½ kg, gallinacci al massimo 2 kg, altre specie al massimo 3 kg
- Niente spugnole prima del 1° aprile
- Vietata la raccolta commerciale e organizzata
- Niente rastrelli, zappe o radio
- Raccogliere solo funghi conosciuti e maturi; vietata la distruzione intenzionale
Reglement über den Schutz wildwachsender Pilze (RB 10.5131) ↗
Vallese
Nessun giorno di divieto cantonale e nessuna quantità massima
- I Comuni possono emanare regole più severe
- Non raccogliere le specie protette
Verordnung über den Natur- und Heimatschutz (SGS 451.100), Art. 21 ↗
Vaud
Raccolta solo dalle 7 alle 20 · al massimo 2 kg per persona al giorno
- Raccolta solo dalle 7 alle 20
- Al massimo 2 kg per persona al giorno per uso proprio
- Raccolta commerciale solo con autorizzazione e corso riconosciuto, al massimo 6 kg
- Vietate le specie della Lista rossa (VU, EN, CR)
- Vietata la distruzione intenzionale
- I precedenti giorni di divieto dal 1° al 7 non valgono più dal 2025
Zugo
Nessuna regola cantonale particolare secondo la VAPKO
Solo secondo la panoramica della VAPKO (08.02.2026), non verificato nel testo di legge.
Zurigo
Nessuna raccolta dal 1° al 10 di ogni mese · al massimo 1 kg per persona al giorno
- Giorni di divieto: dal 1° al 10 di ogni mese
- Al massimo 1 kg per persona al giorno
- Raccogliere solo i funghi che si conoscono; vietata la distruzione intenzionale
- L’ordinanza non vale per le specie parassite come il chiodino
- Rispettare le zone di protezione dei funghi della Direzione delle costruzioni
Comuni e zone protette possono avere regole più severe. Senza garanzia. Tutti i cantoni presso VAPKO ↗